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Descrizione
È vietato eliminare i rifiuti vegetali tramite combustione, ciò comporta la sanzione amministrativa dal 300,00 € a 3,000,00 €.
E’ prevista una deroga per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli e solo per finalità agricole-ammendanti, pertanto anche l’abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali finalizzata alla loro eliminazione costituisce un’attività di combustione di rifiuti e, come tale, è soggetta alle sanzioni di cui sopra.
Non è mai permesso:
- quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione Lombardia
- in giornate ventose
- all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste dal R.R. N. 5/2007
- quando il fuoco è lasciato incustodito
- qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale
- qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (esempio erba dei giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali, cioè ogni attività di giardinaggio).
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Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2024, 12:09